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Premessa - Vecchie regole per il calcolo dei TFS dei dipendenti pubblici maturati dal 1° gennaio 2011. Infatti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale dell’8-11 ottobre 2012, n. 223, che ha decretato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, c. 10, del D.L. 78/2010 nella parte in cui non esclude l’applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva prevista dall’art. 37, c. 1, del D.P.R. 29 dicembre 1973, a decorrere dal 1° gennaio 2011 è stata disposta la riliquidazione d’ufficio, entro il 31 ottobre 2013, di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base alla suddetta norma abrogata, senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 18296 del 9 novembre scorso, che illustra gli effetti dell’art. 1 del D.L. n. 185/2012 con riferimento ai lavoratori iscritti alla gestione ex INPDAP.
D.L. n. 185/2012 – Il dietrofront arriva per mezzo del recente D.L. n. 185/2012 che ha dichiarato l’illegittimità della ritenuta del 2,5% a carico dei lavoratori, a seguito delle modifiche di calcolo del TFS. In particolare, come precisato in premessa, è stata stabilita la riliquidazione d'ufficio entro un anno (entro il 31 ottobre 2013) di tutti i TFS liquidati in base alle nuove, e adesso abrogate, regole, ma senza procedere al recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al dipendente. Inoltre, è stata disposta l'estinzione di diritto di tutti i processi pendenti, nonché l'inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5% della retribuzione.
Vecchie regole – Dunque, a seguito dell’abrogazione dell’art. 12, c. 10, del D.L. 78/2010, l’INPS afferma che è stata ripristinata la normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati (indennità premio di servizio, per i dipendenti delle autonomie locali, delle regioni e della sanità, indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato, indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici e delle altre amministrazioni che erogano questa prestazione e che non sono iscritte alle gestioni del TFS dell’ex Inpdap). Al riguardo, bisogna tener presente che in attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i trattamenti di fine servizio da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (31 ottobre 2012) sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010.
La riliquidazione del TFS – Quanto alla riliquidazione dei TFS, relativi a cessazioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010 e liquidati in base all’art. 12, c. 10 del D.L. 78/2010 fino al 30 ottobre 2012, viene specificato che esse devono essere riliquidate d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Nel caso in cui in sede di riliquidazione l’importo spettante risultasse inferiore a quello precedentemente erogato non si procede al recupero della somma erogata in eccedenza per effetto della previgente normativa. Le prestazioni inferiori a 12 euro non saranno poste in pagamento.
Ritenuta del 2,5% - Nulla cambia, invece, per la ritenuta del 2,5% a carico dei lavoratori. Infatti, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art. 12, c. 10, del D.L. 78/2012, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010 sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente al 31.12.2010, nella misura complessiva del 9,60% (7,10 a carico dell’amministrazione e 2,50 a carico del lavoratore) per gli iscritti alla gestione ex Enpas e nella misura complessiva del 6,10% (3,60 a carico dell’amministrazione e 2,50 a carico del dipendente) per gli iscritti alla gestione ex Inadel. Di conseguenza, i processi pendenti aventi a oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% a carico dei lavoratori iscritti alle predette gestioni ex Enpas ed ex Inadel si estinguono di diritto. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetto.