11 giugno 2013

Ticket licenziamenti. Primo appuntamento alla cassa

Entro il 17 giugno 2013 va versato il contributo dovuto in caso di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Appuntamento alla cassa per il pagamento della nuova tassa sui licenziamenti. Infatti, entro il 17 giugno 2013 i datori di lavoro devono versare in un’unica tranche il ticket dovuto sui rapporti chiusi tra il periodo “gennaio-marzo”, ed entro lo stesso giorno scade anche il termine di pagamento del contributo dovuto sui licenziamenti effettuati durante il mese di aprile. Il contributo, che serve per finanziare i nuovi ammortizzatori sociali (ASpI e mini-ASpI), varia tra i 40 euro (licenziamento dopo un mese) e 1.451 euro (licenziamento dopo tre anni o più).

Riforma Fornero – Il c.d. ticket licenziamenti trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ed è operativa dal 1° gennaio 2013. Il contributo, che ammonta al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, è dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità.

A cosa serve il ticket licenziamenti? - Come accennato in premessa, il ticket licenziamenti serve per finanziare le nuove indennità di disoccupazione (ASpI e mini-ASpI). In particolare, queste indennità sono finanziate: da una contribuzione specifica a carico delle imprese, nella stessa misura già vigente e pagata prima della riforma Fornero, pari all'1,31%; da una contribuzione aggiuntiva applicata soltanto sui rapporti di lavoro a termine, di misura pari all'1,4% (tassa sulla flessibilità); infine, dalla nuova contribuzione sui licenziamenti, un'eredità dell'analoga una tantum che, fino al 31 dicembre 2012, andava pagata dalle imprese per l'accesso alla mobilità.

Esclusi dall’obbligo assicurativo – Oltre ai datori di lavoro domestici, restano escluse dall’obbligo di versamento del ticket: le dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità); risoluzione consensuale (ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L., nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici); decesso del lavoratore. Restano esclusi altresì, fino al 31 dicembre 2016, i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità ex art. 5, c. 4, L. n. 223/1991. Mentre per il periodo “2013-2015” è stata disposta l’esclusione per: i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL; l’interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere

Quando si versa? - Quanto alle tempistiche di assolvimento della contribuzione in commento, l’INPS ha chiarito che l’adempimento va assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro. Ad esempio, per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il ticket deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013. Ai fini dell’esposizione sul flusso Uniemens del contributo in parola, deve essere valorizzato:
- nell’elemento , di , di , il nuovo codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012”;
- nell’elemento , l’importo da pagare.

Mentre per il versamento di dette somme a titolo di arretrati, dovrà essere valorizzata:
- nell’elemento di di , la nuova causale “M401” avente il significato di “Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012”;
- nell’elemento il numero di lavoratori per i quali è dovuto il contributo;
- nell’elemento l’importo da pagare.

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