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Il contributo di licenziamento è dovuto, in generale, in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro che anche solo indirettamente generino un diritto alla percezione della NASPI. Ci sono però alcune situazioni in cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del ticket: dimissioni volontarie (ossia non per giusta causa, maternità/paternità), dimissioni c.d. ‘di fatto” per assenza ingiustificata, pensionamento del lavoratore, cessazione del rapporto per decesso. Inoltre, occorre tenere presente i nuovi requisiti necessari per l’accesso alla NASPI a seguito delle dimissioni volontarie del lavoratore.
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