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Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 20/2013, ha chiarito che per i tirocini non curriculari svolti all’esterno dei confini nazionali ed in territorio straniero, trova applicazione la normativa del Paese estero dove viene realizzato il tirocinio stesso ovvero se presenti specifiche convenzioni tra l’Italia e il Paese estero. Diversamente, nelle ipotesi di tirocini non curriculari, svolti presso le ambasciate ovvero all’esterno dei confini nazionali, ma in territorio italiano, non può trovare applicazione sulla base del medesimo principio di territorialità la normativa del Paese straniero ospitante, ma la disciplina interna.
Il quesito – L’università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha avanzato richiesta di interpello per sapere quale disciplina applicare ai tirocini formativi e di orientamento non curriculari da espletarsi fuori dai confini nazionali. In particolare, sono state chieste precisazioni in merito a due specifiche fattispecie di tirocini: quelli da svolgersi in territorio straniero, nonché quelli da espletarsi all’esterno dei confini nazionali, ma in territorio italiano (es. tirocini attivati presso le ambasciate).
Tirocinio - Il tirocinio, rivolto ai soggetti che abbiano già assolto l’obbligo scolastico, è rivolto a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e che possono aver luogo nell’ambito di processi formativi (c.d. tirocini curriculari) o nell’ambito di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo (c.d. tirocini non curriculari).
La normativa - Attualmente la disciplina dell’istituto trova le sue fonti in diverse disposizioni di legge, sia nazionali che regionali. In particolare, sul piano nazionale si ricordano due disposizioni normative: l’art. 18 della L. n. 196/1997 e l’art. 11 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011). Quest’ultima disposizione, tra l’altro, è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 287/2012, secondo la quale l’art. 11 citato “si pone in contrasto con l’art. 117, quarto comma, Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle Regioni”. Mentre con la riforma del lavoro (art. 1, c. 34 della L. n. 92/2012) sono state sottoscritte, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 24 gennaio 2013, delle “Linee guida in materia di tirocini” destinate a orientare la disciplina regionale in materia.
La risposta ministeriale – In via preliminare, il Ministero del Lavoro precisa che le linee guida contenuti nelle suddette disposizioni non si applicano ai tirocini transnazionali. Per tali fattispecie, infatti, occorre far riferimento a un diverso impianto regolatorio, tenendo anzitutto presente che, per quanto concerne i tirocini non curriculari svolti all’esterno dei confini nazionali ed in territorio straniero, trova applicazione la normativa del Paese estero dove viene realizzato il tirocinio stesso o specifiche convenzioni tra Italia e Paese estero. Diversamente, nelle ipotesi di tirocini non curriculari, svolti presso le ambasciate ovvero all’esterno dei confini nazionali, ma in territorio italiano, non può trovare applicazione sulla base del medesimo principio di territorialità la normativa del Paese straniero ospitante ma la disciplina interna. In questa ultima ipotesi, tuttavia, non essendo rintracciabile una disciplina regionale di riferimento del soggetto ospitante (ambasciata), appare possibile configurare una fattispecie di tirocinio sui generis regolata anzitutto dalla convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, nonché sulla base del progetto formativo individuale a quest’ultima allegato, nel rispetto delle tutele inderogabili del tirocinante già contemplate dalla normativa nazionale (art. 18, L. n. 196/1997 e D.M. 142/1998), così come del resto in parte già chiarito con risposta ad interpello n. 7/2010 in materia di tirocini “atipici”. Tale soluzione, afferma il Ministero del Lavoro, assicura l’applicazione di uno stesso regime normativo nell’eventualità di tirocini contestualmente promossi da Università situate in Regioni diverse da realizzarsi presso la medesima ambasciata.