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Premessa – Le Sedi INPS, previa specifica richiesta dell’interessato, dovranno liquidare le pensioni in totalizzazione, ove più favorevole, con il sistema di calcolo contributivo. Ciò indipendentemente se il lavoratore abbia raggiunto il diritto a un’autonoma pensione in una gestione. A precisarlo è l’INPS con il messaggio n. 16583 del 12 ottobre 2012, fornendo alcuni chiarimenti in merito al sistema di calcolo da applicare per la liquidazione delle pensioni in totalizzazione.
Il quesito – Alcune Sedi hanno chiesto chiarimenti in merito al sistema di calcolo da applicare per la liquidazione delle pensioni in regime di totalizzazione, nei casi in cui il calcolo del pro- rata, secondo le regole della gestione dove è stato raggiunto il diritto autonomo a pensione, risulti meno favorevole rispetto al calcolo del pro-rata secondo le regole previste, in generale, per le pensioni in totalizzazione. In particolare è stato chiesto all’INPS se sia possibile, procedere, su domanda dell’interessato, alla liquidazione della pensione in totalizzazione con il sistema di calcolo contributivo, previsto D.Lgs. n. 42 del 2 febbraio 2006, nei confronti di soggetti i quali, avendo raggiunto i requisiti minimi per il diritto a un’autonoma pensione in una gestione, risultano penalizzati dal sistema di calcolo (retributivo) del pro-rata secondo le regole previste dall’ordinamento della predetta gestione.
I chiarimenti INPS – Per rispondere al suddetto quesito, l’Istituto previdenziale parte dalla direttiva del Ministero del Lavoro (2 marzo 2006) la quale dispone che, ove il lavoratore abbia già raggiunto, in una gestione a carico di enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a un’autonoma pensione, il relativo “pro quota” vada calcolato con il sistema di computo previsto dall’ordinamento della predetta gestione. Tale indicazione ha sicuramente l’intento di garantire all’assicurato un trattamento più favorevole. Infatti, la disposizione contenuta nella suddetta direttiva ministeriale è posta a tutela dell’assicurato e può trovare effettiva applicazione, a fronte di domanda di liquidazione in totalizzazione col sistema contributivo, solo ove realizzi in concreto quella funzione. Pertanto, in presenza di una specifica domanda da parte degli interessati, opportunamente informati di tale possibilità, le Sedi INPS avranno cura di liquidare con il sistema di calcolo contributivo, ove più favorevole, le pensioni in totalizzazione, anche nei casi in cui sia stato raggiunto il diritto a un’autonoma pensione in una gestione.