1 settembre 2015

Transazione sui crediti contributivi. Fideiussione facoltativa

La fideiussione e la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’Adr diventano “facoltativi” nell’atto di transazione dei crediti contributivi

Autore: Redazione Fiscal Focus
D’ora in poi chi vorrà presentare un’istanza di pagamento dilazionato ai sensi dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare, non dovrà necessariamente corredare la richiesta da apposita fideiussione o garanzia reale per il valore dell’importo definito nell’atto di transazione. Stesso discorso vale per la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’agente della riscossione, la cui presentazione non deve più intendersi come obbligatoria.

A darne notizia è stato l’INPS con la circolare n. 148/2015.

Transazione crediti contributivi – La transazione sui crediti contributivi dell’INPS, introdotta dalla riforma dell’art. 182-ter della Legge Fallimentare, è disciplinata dal D.I. (MLPS- MEF) del 4 agosto 2009. In particolare, l’art. 3 del Decreto prevede che, nel pervenire alla conclusione di un accordo transattivo sui propri crediti, gli Enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possano concedere dilazioni di pagamento nel limite massimo di 60 rate mensili con applicazione di interessi al tasso legale. In tali casi, l’INPS ha disposto la necessità che l’accoglimento della richiesta di dilazione sia corredata da “apposita fideiussione o garanzia reale per il valore dell’importo definito nell’atto di transazione”.

Tuttavia, l’esperienza maturata presso le Sedi dell’Istituto nella definizione delle istanze pervenute ha evidenziato l’opportunità di apportare modifiche alle disposizioni vigenti. Infatti, la constatazione delle basse percentuali di accoglimento delle istanze di accordo, nonché dei motivi di rigetto delle stesse, consente di rilevare che tale forma di definizione bonaria delle pendenze debitorie è spesso impedita proprio dalla necessità di reperire le garanzie richieste. Anzi, di frequente il costo della stipula di un contratto di fideiussione o dell’accensione di un’ipoteca sui propri beni di fatto vanifica i vantaggi derivanti dalla possibilità di una falcidia del debito (almeno per la parte riguardante le somme c.d. accessorie).

Stop alle garanzie – Alla luce della situazione creatasi e allo scopo di perseguire il fine che il legislatore ha inteso raggiungere nel consentire a un’azienda, in presenza di un’istanza di concordato o di ristrutturazione del debito, di continuare a operare sul mercato e, allo stesso tempo, di soddisfare le pretese dei suoi creditori, la proposta di accordo ex art. 182-ter L.F. con istanza di pagamento dilazionato non dovrà necessariamente essere supportata dalla presentazione di garanzie.

Ciò è assolutamente coerente con la disciplina generale sulle rateizzazioni, per effetto della quale le aziende non sono obbligate a presentare garanzie per ottenere la rateizzazione dei propri debiti, neppure in caso di dilazione c.d. “breve”, richiesta per il pagamento dei debiti maturati nel corso di una dilazione principale.

In ogni caso, le condizioni di pagamento presentate all’Istituto, sia relativamente ai crediti privilegiati sia relativamente ai crediti aventi natura chirografaria, non possono essere inferiori a quelle proposte agli altri creditori; per effetto di ciò, anche in applicazione di quanto previsto dal Decreto citato (art. 4, co. 1, lett. a), nell’eventualità in cui il pagamento dei debiti verso altri creditori fosse assicurato dalla presentazione di garanzie, anche la proposta all’INPS dovrà essere supportata da garanzie, per un valore almeno equivalente.

Stop alla quietanza di pagamento – Altro documento obbligatorio da allegare alla proposta di transazione, e che ora diventa facoltativo, è la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’esattore in caso di crediti iscritti a ruolo. Infatti, dal momento che l’importo degli aggi viene rideterminato dall’Agente della riscossione a seguito della falcidia operata dall’Istituto e che lo stesso AdR può accogliere la richiesta di rateizzazione di tale somma, la quietanza in esame non dovrà essere presentata.
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