13 marzo 2014

Trasporto pubblico locale. Indennità di malattia entro il 31/3

Domanda entro il 31 marzo 2013 per la richiesta dell’indennità di malattia per le aziende operanti nel settore pubblico locale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Adempimento in vista per le aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale. Infatti, entro il 31 marzo 2014, queste ultime dovranno trasmettere – con raccomandata A/R – il modello oneri competenza anno 2013 e la dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda, unitamente alla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato valida ai fini amministrativi. La mancata trasmissione della suddetta documentazione si intenderà come rinuncia dell’azienda richiedente al rimborso dell’indennità di malattia. A renderlo noto è un comunicato stampa del 3 marzo 2014 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro.

Trasporto pubblico locale –
In particolare, l’adempimento riguarda le aziende che occupano lavoratori del trasporto pubblico locale, beneficiarie del contributo erariale previsto all’art. 23 del D.L. n. 355/2003, convertito nella L. n. 47/2004.

Adempimenti delle aziende – Affinché le aziende intenzionate a richiedere il rimborso possano beneficiare del contributo erariale per l’anno 2013, è necessario seguire una serie di regole ai fini di una più proficua istruttoria delle pratiche. Innanzitutto, bisogna inviare apposita dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Il certificato di iscrizione, infatti, non può più essere accettato, in base alle modifiche introdotte con l’art.15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2012) alla disciplina delle certificazioni contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. Il Ministero del Lavoro, inoltre, richiama le aziende a prestare massima attenzione alla compilazione del modello oneri; in quanto non devono esserci errori di calcolo e l’importo in cifre (onere complessivo c + d) deve corrispondere necessariamente all’importo (onere complessivo c + d) scritto in lettere. Utili raccomandazioni arrivano anche per la dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda: il suo nominativo e la sua firma devono necessariamente corrispondere al nominativo e alla firma scritta nel modello oneri e nella dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. Infine, l’azienda deve: indicare il referente della richiesta di rimborso (nominativo, indirizzo posta elettronica e recapito telefonico); comunicare qualsiasi vicenda o atto modificativo dello stato giuridico dell’azienda (ad esempio procedura di liquidazione, sentenza di fallimento ecc.); rendere ogni scrittura trasmessa (lettera di invio-modello oneri-dichiarazione legale rappresentante dell’azienda - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio), anche laddove vi siano correzioni, chiaramente leggibile; trasmettere il modello oneri necessariamente firmato dal legale rappresentante dell’azienda e dal collegio sindacale (ove costituito).
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