28 dicembre 2011

Ultimatum per l’eccedenza dei contributi

Entro il 31 dicembre prossimo, chi ha versato un contributo superiore a € 5.164,57, dovrà comunicarlo al fondo pensione/PIP
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Importante adempimento in vista per i previdenti. Qualora il lavoratore avesse versato un contributo superiore alla soglia annua di € 5.164,57, le somme eccedenti dovranno essere comunicate al Fondo Pensione/PIP (Piano Individuale Previdenziale) entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Tale comunicazione ha una valenza di estrema importanza, in quanto consentirà al lavoratore di esonerarsi dalla prestazione finale in sede di tassazione (rendita o capitale).

La deducibilità – Con riferimento ai vantaggi fiscali cui ha diritto il lavoratore è possibile affermare che i contributi versati, dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad € 5.164,57. A tal proposito, si ricorda che il lavoratore ha la possibilità di continuare a godere del vantaggio della deducibilità fiscale grazie alla prosecuzione volontaria, previa iscrizione a forme pensionistiche complementari. Tale scelta di contribuzione libera è ammessa a condizione che l’aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Il D.Lgs 252/2005 - Particolare attenzione meritano “i lavoratori di prima occupazione” successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs 252/2005 (1° gennaio 2007). Infatti, per tali lavoratori è previsto un beneficio, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di € 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l’importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, comunque per un importo non superiore a € 2.582,29. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di € 7.746,86.
La tassazione dei rendimenti - Altro aspetto da tenere d’occhio è la tassazione dei rendimenti derivanti dalla previdenza integrativa. Essi sono tassati con aliquota dell’11%, inferiore quindi all’attuale 12,50% (e ancor più al 20% che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012) prevista per le altre rendite finanziarie. Nel lungo termine, ciò consente vantaggi fiscali di notevole importanza, poiché consente maggiori rivalutazioni finanziarie con un più efficace processo di accumulazione finanziaria del montante previdenziale.

Le prestazioni pensionistiche - Quanto alle prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita o in capitale, essi sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

L’imposta di successione - Qualora l’iscritto alla forma pensionistica complementare decede, l’erede riscatta l’intera posizione fino ad allora maturata. Per le prestazioni in corso di erogazione, l’articolo 11, comma 5, del decreto 252/2005 stabilisce che, a migliore tutela dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, alternativamente:
- la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo;
- l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.

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