25 luglio 2011

Una battuta d’arresto per le Agenzie per il lavoro

Sospese momentaneamente le iscrizioni all’Albo informatico

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 21 luglio 2011, ha reso noto che le iscrizioni per i soggetti autorizzati all’intermediazione dall’art. 6 del D.Lgs 276/2003 , sono temporaneamente sospese.

Regimi particolari di autorizzazione- L’art. 6 del D.lgs 276/2003, che disciplina i regimi particolari di autorizzazione, è stato sostituito recentemente dall’art. 29 del DL n. 98/2011 (manovra finanziaria 2011), avente ad oggetto la liberalizzazione del collocamento e dei servizi.
L’art. 29 suddetto ha come finalità la semplificazione del regime delle autorizzazioni, in favore di soggetti che possono garantire un capillare incontro tra domanda e offerta di lavoro, in funzione del ruolo istituzionale da loro ricoperto. In particolare, dispone un regime autorizzatorio agevolato per i soggetti istituzionali che sono ammessi all’intermediazione, a condizione che operino in modo trasparente, attraverso la interconnessione alla borsa nazionale del lavoro.

Soggetti autorizzati all’attività di intermediazione- In base al testo riformato dell’art. 6 D.lgs n. 276/2003, sono autorizzati a svolgere, l’attività di intermediazione, a determinate condizioni:
1. Gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
2. Le Università, pubbliche e private, e i Consorzi universitari;
3. I comuni, singoli o associati nelle forme di unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
4. Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
5. I patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto ad esempio la tutela della disabilità;
6. I gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
7. L’Ordine nazionale dei Consulenti del lavoro, tramite un’apposita fondazione o altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica, costituito nell’ambito del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione.

L’attività di intermediazione- Qualora l’attività sia svolta da uno dei soggetti, indicati dal nuovo 1 comma dell’art. 6 del D.lgs. n. 276/2003, rientranti fra gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche, lo svolgimento della stessa non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comunicazione – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che sono in arrivo nuove procedure per l’iscrizione all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, da parte dei soggetti autorizzati all’attività di intermediazione dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.
Un decreto ministeriale, da emanare per effetto della Legge n. 111 del 15 luglio 2011 (c.d “manovra estiva”), disciplinerà le modalità per l’esercizio dell’attività di intermediazione e per l’iscrizione all’Albo.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy