1 agosto 2014

Valutazione dei rischi. L’obbligo spetta al datore

La redazione del DVR spetta al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – La Commissione interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’interpello n. 11/2014, ha chiarito che la valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria per i militari, poliziotti, vigili del fuoco, guardie carcerarie e per le strutture di protezione civile. Inoltre, tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi e alla redazione del documento sono svolte adottando criteri e metodi diretti all’individuazione di tutti i rischi presenti all’interno dei luoghi di lavoro o ai quali gli stessi lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni.

I quesiti – Il Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la CGIL ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito a una serie di quesiti sull’applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sull’obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover documentare compiutamente la valutazione dei rischi, effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, provvedere alla formazione di tutti i lavoratori e individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e infine sui limiti di applicazione dell’istituto della delega di funzioni.

Risposta Commissione – Innanzitutto, la Commissione interpelli afferma che la valutazione dello stress lavoro-correlato è obbligatoria per i militari, poliziotti, vigili del fuoco, guardie carcerarie e per le strutture di protezione civile. Passando al quesito riguardante la valutazione dei rischi, è possibile evidenziare come questo deve necessariamente riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Dunque, tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi e alla redazione del documento sono svolte adottando criteri e metodi diretti all’individuazione di tutti i rischi presenti all’interno dei luoghi di lavoro o ai quali gli stessi lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni. Il documento di valutazione dei rischi contiene “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa”. A tal proposito, la Commissione precisa innanzitutto che l’esito dell’operazione “sulla base del quale può essere evidenziato o meno la sussistenza di un rischio e la sua entità” deve “essere suffragato da elementi di valutazione la cui metodologia, concordata con gli altri soggetti (RSPP, medico competente), rientranti nelle prerogative del datore di lavoro”. Per quanto riguarda il rischio da stress lavoro-correlato, la Commissione ritiene che tale valutazione ricade nelle competenze del datore di lavoro; mentre le particolari esigenze connesse al servizio espletato, attualmente disciplinate dal D.M. 450/199, non incidono sull’obbligo di valutazione di questo fattore di rischio. Inoltre, ricade nelle competenze del datore di lavoro l’obbligo di formare tutti i lavoratori, i dirigenti e i preposti, in base alle loro attribuzione e competenze. Infine, in ordine al terzo e ultimo quesito, relativo ai limiti di applicazione della delega di funzioni, occorre evidenziare che l’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per il datore di lavoro la possibilità di delegare i propri obblighi, a eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesta dalla specifica natura delle funzioni delegate.
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