Premessa – Sono stati nuovamente modificati i termini in materia di prima verifica delle attrezzature di lavoro. Infatti, la decorrenza dei 45 giorni per potersi rivolgere ad altri soggetti per l’effettuazione della prima verifica dell’attrezzatura di lavoro, non inizia più dal momento della sua installazione bensì al momento della richiesta della verifica stessa all’INAIL. La novità è rilevabile dal D.L. n. 101/2013 (c.d. Decreto IMU), convertito nella L. n. 125/2013.
D.L. Fare – Ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. di Sicurezza), come modificato dal Decreto del Fare (D.L. n. 69/2013, convertito nella L. n. 98/2013), il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del T.U. a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. In particolare, i termini per eseguire la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro sono stati recentemente ridotti da 60 a 45 giorni dalla L. n. 98/2013 (c.d. Decreto del Fare). Tale decreto, inoltre, ha concesso al datore di lavoro: il diritto di ottenere la comunicazione, da parte degli Organismi pubblici preposti alla verifica periodica, relativa alla impossibilità di eseguire la verifica nei 15 giorni successivi alla richiesta; la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti pubblici o privati abilitati alla verifica qualora la comunicazione sia negativa o quando siano trascorsi 45 giorni dalla richiesta di verifica.
Nuovo termine – Ripercorrendo la fase di conversione in legge del D.L. n. 101/2013, è possibile notare che l'utilizzazione della "messa in servizio" era stata oggetto di un'inspiegabile modifica in sede di conversione del decreto legge, atteso che questo in una prima lettura già prevedeva il riferimento al “momento della richiesta”. Ciò ha innescato, però, una serie di proteste in quanto da una parte avrebbe imposto un maggiore aggravio alle imprese utilizzatrici, obbligandole a una ingiustificata e immotivata verifica immediatamente dopo la messa in servizio della nuova attrezzatura di lavoro, mentre dall'altra avrebbe vanificato lo spirito della legge stessa, secondo cui le verifiche devono essere volte a valutare nel tempo lo stato di “conservazione ed efficienza” delle attrezzature. In ogni caso, decorsi inutilmente i prescritti 45 giorni dalla richiesta di verifica all'INAIL, il datore di lavoro sarà libero di rivolgersi ad un soggetto pubblico o privato abilitato, così come stabilito dal decreto ministeriale dell'11 aprile 2011. Infine, si precisa che il termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare la richiesta all'INAIL può identificarsi con quello indicato, per ciascuna attrezzatura, dall'allegato VII del T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), visto che legislatore non dà alcuna indicazione in merito.
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