18 giugno 2015

Versamenti volontari. Contributi in scadenza

Il 30 giugno 2015 scade il versamento per il primo trimestre della contribuzione volontaria

Autore: Redazione Fiscal Focus
La fine del corrente mese corrisponde con un importante adempimento per chi ha interrotto o cessato la propria attività lavorativa. Questi ultimi, infatti, devono procedere al pagamento della contribuzione volontaria, per l’anno 2015, al fine di coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo). A tal proposito, si rammenta che – dal 1° gennaio 2015 - l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 32,87%. Mentre l’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è pari al 27,87%. Quindi, la contribuzione volontaria minima settimanale, per l’anno 2015, dei lavoratori dipendenti non agricoli è pari a € 200,76. Mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 della L. 438/92) è di € 46.123.

Versamenti volontari
– Stiamo parlando, in particolare, di quei contributi che vanno versati per chi ha cessato o interrotto l’attività lavorativa, al fine di: perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto a una prestazione pensionistica; incrementare l’importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.
Infatti, il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo. Tuttavia, la suddetta autorizzazione può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di:
• sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili all’interruzione o cessazione del lavoro;
• sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge o disposizioni contrattuali successivi al 31.12.1996 in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 8 settembre 1996, n. 564;
• attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura ovvero a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto;
• integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno.

Come si paga? – Gli interessati per poter pagare i contributi volontari possono avvalersi:
• del bollettino MAV (Pagamento mediante avviso), che può essere pagato in una qualsiasi banca senza commissioni aggiuntive;
• del sito Internet dell’INPS (www.inps.it), utilizzando la carta di credito;
• del numero gratuito 803.164 da rete fissa o del numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito;
• del rapporto interbancario diretto (RID) con il quale il cittadino richiede l’addebito sul conto corrente, attivabile compilando l’apposito modulo fornito dall’Istituto al momento dell’autorizzazione al versamento e presentato all’istituto di credito presso il quale è acceso il conto corrente.

I termini
– Quanto ai termini di pagamento, bisogna distinguere due casi: quello dei contributi volontari arretrati e quelli correnti.
Nel primo caso, il versamento deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Per quelli correnti invece, il pagamento deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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