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Premessa – La contribuzione volontaria minima settimanale, per l’anno 2015, dei lavoratori dipendenti non agricoli è pari a 200,76 euro (200,35 per l’anno 2014). Mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di 46.123 euro (46.031 euro per l’anno 2014). Inoltre, il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di 100.324 euro (100.123 euro per l’anno 2014).
A comunicarlo è l’INPS con la circolare n. 57/2015, a seguito della variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo ISTAT (FOI), verificatasi tra il periodo “gennaio – dicembre 2013” e il periodo “gennaio – dicembre 2014”, pari allo 0,20%.
Lavoratori dipendenti non agricoli – Dal 1° gennaio 2015, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 32,87% (è compreso l’incremento dello 0,50%); mentre per quelli autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, l’aliquota si attesta al 27,87%.
Fondo volo e Fondo Ferrovie dello Stato – Per quanto riguarda gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato Spa, l’aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria è pari al 33%. Mentre per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le seguenti aliquote contributive:
• 40,82%: per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari;
• 37,70%: per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari.
• 38%: per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione.
• artigiani: titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni (22,65%); collaboratori di età non superiore ai 21 anni (19,65%);
• commercianti: titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni (22,74%); collaboratori di età non superiore ai 21 anni (19,74%).