Premessa – La contribuzione volontaria minima settimanale, per l’anno 2015, dei lavoratori dipendenti non agricoli è pari a
200,76 euro (200,35 per l’anno 2014). Mentre la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di 46.123 euro (46.031 euro per l’anno 2014). Inoltre, il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo è di 100.324 euro (100.123 euro per l’anno 2014).
A comunicarlo è l’INPS con la circolare n. 57/2015, a seguito della variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo ISTAT (FOI), verificatasi tra il periodo “gennaio – dicembre 2013” e il periodo “gennaio – dicembre 2014”, pari allo 0,20%.
Lavoratori dipendenti non agricoli – Dal 1° gennaio 2015, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 32,87% (è compreso l’incremento dello 0,50%); mentre per quelli autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, l’aliquota si attesta al 27,87%.
Fondo volo e Fondo Ferrovie dello Stato – Per quanto riguarda gli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato Spa, l’aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria è pari al 33%. Mentre per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le seguenti aliquote contributive:
• 40,82%: per i soggetti iscritti al Fondo con più di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31/12/1995, o anche con meno di 18 anni di anzianità contributiva se non hanno aderito ai fondi complementari;
• 37,70%: per i soggetti iscritti al Fondo, con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, che hanno aderito ai Fondi complementari.
• 38%: per i soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione.
Artigiani e commercianti - Con riferimento al contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e degli Esercenti attività commerciali, per il corrente anno, le aliquote contributive sono state rideterminate nel seguente modo:
• artigiani: titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni (22,65%); collaboratori di età non superiore ai 21 anni (19,65%);
• commercianti: titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni (22,74%); collaboratori di età non superiore ai 21 anni (19,74%).
Gestione separata - Infine, l’importo chiarisce che il contributo volontario dovuto alla Gestione Separata INPS deve essere determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione. A tal fine deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2015, al 27%. Per tali soggetti, poiché il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.548, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata INPS non potrà essere inferiore a: € 4.197,96 su base annua; € 349,86 su base mensile.