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Premessa – Ebbene, ricade sull’appaltante l’onere di corrispondere, l’intera o parziale somma, in presenza di un Durc che evidenzi irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e/o Casse edili, in forza del contratto di appalto. Al riguardo, il M.L.P.S. ha pensato bene di fornire alcuni chiarimenti ai fini dell’attuazione del c.d. “intervento sostitutivo” della stazione appaltante, di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, attuativo dell’art. 5, c. 5, lett. r), del D.Lgs. 163/2006. Lo comunica il Ministero del Lavoro con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2012.
Operatività dell’Istituto – Innanzitutto, occorre precisare che la trattenuta da parte della stazione appaltante delle somme dovute all’appaltatore va effettuata successivamente alle ritenute indicate per legge, pari allo 0,50%. Dal punto di visto operativo, il M.L.P.S. chiarisce che l’intervento sostitutivo opera anche qualora l’impresa appaltatrice sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze riscontrate nel Durc. In tal caso, occorre che le somme dovute all’appaltatore siano ripartite tra gli Istituti e le Casse edili in misura proporzionale dei crediti di ciascuno di essi evidenziati nel Durc o comunicati dai medesimi, a seguito di richiesta della stazione appaltante.
Il preavviso di pagamento - Prima di procedere ai versamenti nei confronti degli Istituti e delle Casse edili, è necessario che l’appaltante comunichi l’intenzione di sostituirsi all’appaltatore mediante un “preavviso di pagamento”. Ciò consentirebbe, infatti, di “rimodulare” i crediti in questione laddove un’altra stazione appaltante sia intervenuta modificando anche solo in parte le posizioni dell’appaltatore nei confronti dell’INPS, INAIL e Casse edili.
Il subappalto - Altro aspetto molto importante trattato dalla circolare in commento, riguarda l’intervento sostituivo anche in relazione ad eventuali posizioni debitorie da parte di subappaltatori. Al riguardo, il M.L.P.S. ritiene che l’intervento sostituivo avviene:
- solo nelle ipotesi di somme residue a seguito dell’eventuale intervento sostituivo attivato per irregolarità del DURC dell’appaltatore;
- quando non possa eccedere il valore del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare.
Le verifiche di irregolarità fiscale - Infine, il M.L.P.S. chiarisce che l’intervento sostituivo non interferisce con l’obbligo della verifica delle irregolarità fiscali, cui sono tenute al rispetto le amministrazioni pubbliche in caso di pagamento di importi superiori ai € 10.000, così come stabilito dall’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.