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Premessa. L’INAIL, dall’inizio del mese di settembre sta procedendo al pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dal decreto n. 30/2011 a favore dei titolari di rendita per una tipologia derivante da esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax ed a favore dei familiari dei lavoratori, titolari di rendita ai superstiti.
La normativa. Il Fondo, voluto con legge n. 244 del 24 dicembre 2007, stabilisce che a partire dal 2008 il riconoscimento di un beneficio addizionale a favore dei lavoratori titolari di rendita diretta a cui sia stata riconosciuta una patologia abesto-correlata per esposizione ad amianto e a fibra fiberfrax. Hanno diritto al beneficio anche i loro superstiti.
La prestazione. Il beneficio consiste in una prestazione economica aggiuntiva alla rendita percepita, calcolata sulla base di una misura percentuale definita con decreto ministeriale. La prestazione è erogata d’ufficio dall’INAIL subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie derivanti dallo Stato e dalle imprese. Per ora i pagamenti, che interessano circa 10.000 persone, sono relativi agli importi dovuti per il 2008 e il 2009, anni per i quali sono già disponibili le necessarie risorse finanziarie.
Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione è erogata in una unica soluzione:
• per il 2008 e il 2009 entro il 31 dicembre 2011, in misura pari al 20%;
• per il 2010 entro il 30 giugno 2012, in misura pari al 15%.
A partire dal 2011 il beneficio sarà erogato mediante un primo acconto del 10% sui ratei di rendita, un secondo acconto e un conguaglio che saranno fissati nei successivi anni. Per quanto riguarda, invece, i pagamenti per l’anno 2010, l’erogazione della prestazione aggiuntiva avverrà successivamente al trasferimento delle risorse finanziarie da parte dello Stato e al versamento dell’addizionale da parte delle imprese.
L’onere della dimostrazione. Il lavoratore che chiede il riconoscimento del risarcimento per aver lavorato a contatto con la sostanza pericolosa ha l'obbligo di dimostrare che l'ambiente di lavoro presentava una esposizione alle fibre di amianto con valori superiori a quelli stabiliti dalla legge.
Quando sia difficile dimostrare questa circostanza in sede giudiziale con gli ordinari mezzi di prova, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la certificazione rilasciata dall’INAIL sul grado di esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto in sede di riconoscimento dei benefici contributivi ai fini pensionistici ha pieno valore probatorio. Cio' in quanto il legislatore ha delegato all'Ente di previdenza lo svolgimento, sulla base di precise indicazioni ministeriali, dei necessari accertamenti tecnici sulla soglia di esposizione e sulla relativa durata.