Premessa – Arriva la copertura Inail per i volontari in Cig. Infatti, è stata determinata la copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Il premio speciale unitario, in particolare, è stato fissato con Determina del Presidente n. 351 del 17 novembre 2014 a 258 euro su base annua.
Riforma P.A. – La nuova misura scaturisce da una norma contenuta nel Decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione (art. 12, c. 1 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014). Tale provvedimento, in particolare, ha istituito – in via sperimentale per il biennio 2014-2015 - presso il Ministero del Lavoro un Fondo destinato a coprire l’onere relativo all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riferimento ai soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito (previste dalla normativa vigente), coinvolti in attività di volontariato, a fini di utilità sociale, in favore di comuni o altri enti locali, mediante versamento delle corrispondenti somme dal Fondo all'INAIL. L’INPS, su richiesta dell'ente locale, dovrà verificare la sussistenza della titolarità degli ammortizzatori sociali. Per garantire tale beneficio, è stato istituito un Fondo dotato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
Premio speciale unitario - Considerata la specificità della natura dell’attività volontaria resa dai soggetti in commento, è stato reso necessario far ricorso, per l’assicurazione di tali soggetti, all’istituzione di un premio speciale unitario. Tale premio, come precisato in premessa, è stato fissato con Determina n. 351/2014 del presidente dell'Inail nella misura di 258 euro su base annua. La suddetta determina specifica, inoltre, che il premio è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione ad eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. Ora si attende solo l’emanazione del relativo decreto di approvazione ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124.
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