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Premessa - Nuove agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese situate nella Zona Franca Urbana dell’Aquila (ZFU). Infatti, il reddito derivante dall’attività di impresa fino a 100 mila euro sarà esente dalle imposte sui redditi al 100% per i primi cinque periodi di imposta; al 60% dal sesto al decimo; al 40% per l’undicesimo e il dodicesimo; al 20% per tredicesimo e quattordicesimo. Da notare che il limite dei 100 mila sarà maggiorato di 5 mila euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato. In particolare, le agevolazioni sono concesse in favore delle piccole e micro imprese localizzate all'interno della Zona Franca Urbana del Comune dell'Aquila (di seguito ZFU), previa istanza da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, e sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici. La suddetta novità, contenuta nel Decreto del 26.06.2012 pubblicato il 1° settembre scorso in Gazzetta Ufficiale, definisce le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive in favore delle imprese della Zona Franca Urbana dell’Aquila.
I beneficiari - Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che: rientrino nella definizione di piccola e micro dimensione; siano già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014, e regolarmente iscritte al Registro delle imprese; svolgano la propria attività all'interno della ZFU; si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Le imprese escluse - Viceversa, l’agevolazione non è concessa: alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000; alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; per lo svolgimento delle attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; alle imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002; alle imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; alle imprese che operano mediante regimi fiscali agevolati dei contribuenti minimi e delle nuove iniziative produttive, salvo che optino, rispettivamente, per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari e per la rinuncia al regime agevolato.
Come accedere agli aiuti? - Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto bisognerà presentare al Ministero dello Sviluppo economico un’istanza in cui i richiedenti indicheranno l’importo complessivo delle agevolazioni richieste. Alla fine il MISE ripartirà i 90 milioni di euro sulla base delle richieste, comunicando le sue decisioni all’Agenzia delle entrate, cui è affidata la regolazione contabile delle minori entrate fiscali e contributive da parte di chi gode degli aiuti.In concreto, infatti, le agevolazioni saranno ottenute attraverso la riduzione dei versamenti da effettuare con il modello F24.
Le agevolazioni - Le agevolazioni sono concesse nei limiti della "regola de minimis" e riguardano, oltre all’esenzione dalle imposte sui redditi specificati in premessa: l’esenzione dall'IRAP; l’esenzione dall'IMU; e l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Quest’ultimo aspetto riguarda i soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU.
Il tetto massimo – Infine, il decreto precisa che ciascun soggetto può beneficiare delle esenzioni, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di “de minimis” nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti, fino al limite massimo di 200.000 euro (100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada), nonché di eventuali ulteriori agevolazioni cumulabili ottenute dall’impresa non a titolo di “de minimis”.