2 dicembre 2019

AUTONOMI – Versamento contributivo II acconto alla Gestione separata INPS

SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale.

ADEMPIMENTO
I soggetti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS lavoratori autonomi effettuano il versamento del secondo acconto.

COME/DOVE SI VERSA
I soggetti obbligati devono versare il secondo acconto per l'anno 2019 pari al 40% dell'importo dovuto per il 2018.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche.
I versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:
  • a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
  • b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;
  • c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro.

In particolare, per i soggetti titolari di partita IVA restano applicabili anche le disposizioni recanti l'obbligo di utilizzare:
  • a) modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;
  • b) esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui.

Tali soggetti, pertanto, per effetto delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall'Agenzia per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore di zero.

CODICI TRIBUTO
Le causali da indicare nel Mod. F24 "Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)" sono:
  • “P10” per pagamenti in unica soluzione dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;
  • “PXX” per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale.

Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l'anno 2018, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta. L'ammontare complessivo degli acconti dovuti è determinato applicando le aliquote previste per l'anno 2016 sull'80% del reddito di lavoro autonomo relativo all'anno 2018, tenendo conto del massimale stabilito per il 2019.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy