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Per un negozio fisico di fiori che effettua anche vendite dal suo sito in regime di commercio elettronico indiretto, è corretto mantenere un solo codice ATECO 2025, senza aggiungerne uno ulteriore per l’online, e gestire i corrispettivi delle vendite web senza scontrino né trasmissione telematica, annotandoli nel registro dei corrispettivi?
Per un fiorista che vende i propri beni sia in negozio sia attraverso il suo sito internet, la soluzione di mantenere un solo codice ATECO è, in linea generale, tecnicamente sostenibile. In ATECO 2025 il codice 47.76.10 identifica il “Commercio al dettaglio di fiori, piante e fertilizzanti”. Nelle note esplicative Istat, il codice copre il commercio al dettaglio di fiori e piante, semi, fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Inoltre, la nuova classificazione ATECO 2025 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è stata adottata operativamente per gli usi amministrativi dal 1° aprile 2025.
Il punto è che, sotto il profilo classificatorio, il canale di vendita online non comporta automaticamente l’attribuzione di un codice distinto, quando l’attività economica resta la stessa, cioè vendita al dettaglio di propri beni.
Le note esplicative ATECO 2025, infatti, distinguono il commercio al dettaglio via internet dei propri beni dalle attività di intermediazione. Queste ultime ricadono nei gruppi 47.91 e 47.92 quando il soggetto facilita la transazione tra venditore e acquirente percependo una commissione, senza assumere la proprietà dei beni. In altri termini, finché il fiorista vende online i propri prodotti, il codice dell’attività di dettaglio resta coerente. Diverso sarebbe il caso di marketplace, portale intermediario o piattaforma che vende beni di terzi.
Sul piano IVA, le vendite online di beni con consegna fisica al cliente rientrano, secondo la prassi costante dell’Agenzia delle Entrate, nel commercio elettronico indiretto. Per tali operazioni, l’Agenzia ha più volte chiarito che non sussiste l’obbligo di emissione dello scontrino o del documento commerciale, né l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, purché si tratti effettivamente di commercio elettronico indiretto e non di servizi elettronici. Lo affermano, tra l’altro, la risposta a interpello n. 198/2019, la risposta n. 416 del 28 settembre 2020 e la successiva risposta n. 793/2021, che richiamano l’esonero dalla certificazione fiscale e la permanenza dell’obbligo di annotazione dei corrispettivi nel registro di cui all’art. 24 del d.P.R. 633/1972.
Qui va corretta una formula che spesso ricorre nella pratica: non si tratta, tecnicamente, di un generico registro manuale, ma del registro dei corrispettivi ex art. 24 del d.P.R. 633/1972. L’art. 24 impone ai commercianti al minuto l’annotazione giornaliera dell’ammontare complessivo dei corrispettivi, con separata evidenza dell’imponibile e dell’imposta distinta per aliquota, secondo le regole proprie del registro. La risposta n. 416/2020 dell’Agenzia ribadisce proprio che, per il commercio elettronico indiretto esonerato dalla certificazione, i corrispettivi devono continuare a essere annotati in tale registro, mentre l’obbligo di RT riguarda le operazioni per cui sussiste l’obbligo di certificazione fiscale.
Il fondamento normativo dell’esonero dalla certificazione fiscale si rinviene, inoltre, nel d.P.R. 696/1996, che individua le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta, e nella prassi dell’Agenzia che ha ricondotto il commercio elettronico indiretto alle vendite per corrispondenza.
Quanto alla fattura, resta applicabile l’art. 22 del d.P.R. 633/1972: nelle operazioni di commercio al minuto e assimilate la fattura non è obbligatoria, salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Sul piano operativo, quindi, il modello corretto è questo. Per un negozio fisico, corrispettivi documentati tramite RT e trasmessi giornalmente. Per vendite dal sito qualificabili come commercio elettronico indiretto, nessun obbligo di documento commerciale o RT, ma obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi ex art. 24. Fattura, solo se richiesta dal cliente nei termini dell’art. 22, oppure se l’operatore decide di emetterla volontariamente.
Si immagini un fiorista con codice ATECO 2025 47.76.10, che in una giornata realizza 650 euro di vendite in negozio e 220 euro di vendite dal proprio sito, con pagamento online e consegna a domicilio in città.
Per i 650 euro del punto vendita, il registratore telematico memorizza e trasmette i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Per i 220 euro delle vendite online, se si tratta di cessioni dei propri fiori e piante con mera raccolta dell’ordine via internet e successiva consegna materiale del bene, non è necessario emettere documento commerciale né fare RT. L’importo confluisce però nel registro dei corrispettivi ex art. 24, con la corretta evidenza IVA.
Se un cliente online chiede fattura al momento dell’ordine, la fattura va emessa. In tal caso quell’operazione seguirà il relativo regime documentale e contabile.
Il nostro consiglio è di battere comunque lo scontrino per le vendite online, il giorno stesso o il giorno successivo all’incasso, il che può aiutare a ridurre il rischio di disallineamenti tra flussi finanziari, corrispettivi annotati e controlli interni.
Tuttavia, va tenuto distinto il piano dell’opportunità gestionale da quello dell’obbligo giuridico: oggi, per il commercio elettronico indiretto di propri beni, la prassi dell’Agenzia continua a riconoscere l’esonero da scontrino/documento commerciale e da RT, ferma l’annotazione nel registro dei corrispettivi.
Quindi, sintetizzando, per un negozio fisico di fiori che vende anche online i propri prodotti, è difendibile mantenere il solo codice ATECO 2025 47.76.10, senza introdurre un ulteriore codice per il canale web, salvo che l’attività online evolva in un servizio di intermediazione o marketplace. Quanto ai corrispettivi, le vendite online di commercio elettronico indiretto non richiedono né scontrino né RT, ma vanno annotate nel registro dei corrispettivi ex art. 24 d.P.R. 633/1972, con obbligo di fattura solo se richiesta tempestivamente dal cliente.