18 dicembre 2021

Cumulabilità? Una partita a Risiko tutta da giocare

Autore: Paolo Iaccarino
Un’occasione imperdibile? Certo, per confermare lo stato di perenne incertezza che aleggia nell’ordinamento tributario italiano, da ormai troppi anni. Mentre i più sono in attesa dei fuochi di artificio promessi dall’esecutivo, gli operatori del settore tributario temono l’ennesima beffa da spiegare ai propri clienti. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nasconde una trappola che rischia di inficiare i programmi di investimento già in cantiere di migliaia di contribuenti.

Al fine di rafforzare la competitività del sistema produttivo nazionale verso la digitalizzazione, l’innovazione tecnologica e l’internazionalizzazione delle imprese, la Componente 2 della Missione 1 del PNRR ha previsto una serie di interventi tra loro complementari. Fra questi, in particolare, la misura Investimento 1 Transizione 4.0 è tesa ad aumentare la produttività, la competitività e la sostenibilità delle imprese italiane nel contesto internazionale. Sul solco già delineato, la misura consiste nel riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in:
  • a) beni capitali (articolo 1, commi 189-190, della Legge n. 160 del 2019 e articolo 1, commi 1051 e successivi della Legge n. 178 del 2020);
  • b) ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 1, commi 198 e successivi, della Legge n. 160 del 2019;
  • c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze (articolo 1, commi da 46 a 56, della Legge n. 205 del 2017).

Agevolazioni riepilogate nella Risoluzione n. 68/E del 2021.

Ognuna delle misure individuate quali strumentali al raggiungimento degli obiettivi di competitività del sistema produttivo si caratterizzava già per uno specifico regime di cumulabilità. Si pensi al credito di imposta per l’acquisto di beni rilevanti ai fini del programma Transizione 4.0. L’articolo 1, comma 1059, prevede che l’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Una regola dalla semplice attuazione che fino ad oggi ha consentito la cumulabilità, nei limiti appena descritti, fra bonus sud (articolo 1, comma 98 e seguenti, della Legge n. 208 del 2015) e credito di imposta investimento 4.0.

Fino ad oggi, perché del domani, almeno ai fini di cui trattasi, non abbiamo certezza. Nella vacanza del Legislatore, in carenza di una norma che disciplini le regole di cumulabilità fra i dispositivi del PNRR e le restanti agevolazioni, nelle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti che saranno sviluppati con l’ausilio delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza le strutture ministeriali hanno distorto il senso del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, istitutivo del predetto piano. Interpretando in maniera restrittiva l’articolo 9, dedicato al principio di addizionali e finanziamento complementare, secondo i nostri tecnici l’obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento deve riguardare sia i dispositivi e gli altri programmi finanziati con risorse dell’Unione, che estendersi a iniziative sviluppate con risorse ordinarie del bilancio statale. Mentre il Regolamento prevede espressamente la possibilità che il sostegno fornito dal PNRR si aggiunga a quello di altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo, le strutture ministeriali, giocando a fare il Legislatore, paventano un severo regime di cumulabilità (o perfino di convivenza) fra incentivi riconducibili al PNRR, si veda la Risoluzione n. 68/E del 2021, e misure di sostegno di diversa natura, non finanziate da risorse comunitarie, aventi ad oggetto i medesimi costi sostenuti.

Orbene, lasciamo a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio; e se proprio l’ultima parola dovrà essere del Ministero competente, che non travalichi i confini delineati dall’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241. Il predetto articolo si limita a fornire regole di convivenza fra programmi comunque riconducibili all’Unione; nel farlo fornisce, in maniera condivisibile, un criterio di cumulabilità che eviti il finanziamento dello stesso euro speso da parte di più misure agevolative. Le istruzioni, invece, escludono qualsivoglia ipotesi di “doppio finanziamento”, come se il problema non sia la cumulabilità, ma la loro stessa convivenza.

Ora, per evitare che la questione della cumulabilità si trasformi in una roulette russa, l’interesse primo del Legislatore dovrebbe essere quello di tirare una linea e definire chiare regole del gioco, per vecchie e nuove agevolazioni. In ballo non c’è solo il più grande programma di investimento dopo il Piano Marshall, ma la credibilità di un intero ordinamento, minato dalla perenne incertezza che impedisce qualsivoglia pianificazione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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