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Con la sentenza n. 31638 del 4 dicembre 2025, la Corte di cassazione (Sez. I civile) chiarisce la portata dell’art. 38 C.C.I.I. in tema di liquidazione giudiziale, riconoscendo al Pubblico Ministero poteri di iniziativa molto più ampi rispetto al passato. Il P.M. può presentare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ogni volta che acquisisca la notitia decoctionis nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche in assenza di un procedimento penale.
Viene così superato l’impianto della vecchia Legge fallimentare, che collegava il potere del P.M. a casi tipizzati (procedimento penale, fuga, chiusura dei locali, segnalazioni specifiche). Oggi, qualsiasi notizia di insolvenza rilevata nell’ambito dell’attività giudiziaria è sufficiente a legittimare il ricorso, restando esclusa solo la notizia appresa “privatamente”. La Cassazione sancisce quindi un principio di diritto che rafforza il ruolo del P.M. nella tempestiva emersione delle crisi d’impresa.