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Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 2 luglio 2025, ha chiarito che i nuovi limiti alla responsabilità dei sindaci introdotti dall’art. 2407 c.c., come modificato dalla L. n. 35/2025, non hanno efficacia retroattiva. La riforma, entrata in vigore il 12 aprile 2025, ha natura sostanziale perché incide direttamente sull’estensione della responsabilità civile dei sindaci; in assenza di una disciplina transitoria espressa, essa si applica solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore.
Nel caso esaminato, un’azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare di una società fallita nel 2019 nei confronti degli ex sindaci riguardava condotte di vigilanza ritenute meramente formali, risalenti a periodi anteriori alla riforma. Il Tribunale ha quindi escluso l’applicazione dei nuovi limiti, richiamando il principio di irretroattività sancito dall’art. 11 delle Preleggi. Per le condotte pregresse resta dunque applicabile il regime previgente, anche ai fini della prescrizione e della quantificazione del danno.