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La Cassazione (ord. 13 dicembre 2025, n. 32545) chiarisce che il socio di S.r.l. non amministratore non risponde per “mala gestio” solo perché è dominante o influente. La responsabilità solidale ex art. 2476, comma 8, c.c. scatta se si prova, sul piano oggettivo, che il socio ha compiuto l’atto gestionale dannoso oppure lo ha consapevolmente deciso, autorizzato o indotto a compiere agli amministratori. Sul piano soggettivo, l’avverbio “intenzionalmente” limita la responsabilità al dolo: sono escluse anche colpa grave, inerzia o semplice mancato controllo, pur a fronte dei poteri ispettivi rafforzati dalla riforma del 2003. Quando il socio dirige, autorizza o spinge scelte concrete, assume un ruolo sostanzialmente gestorio, diventando un amministratore di fatto (occulto) e rispondendo in solido. Esempio: risponde se ordina di pagare un fornitore “amico” a danno degli altri creditori; non risponde se fa solo pressioni generiche. Conta prova di una scelta specifica, consapevole e voluta dal socio.