8 gennaio 2026
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8 gennaio 2026

Ore 08:38 - Pignoramento ex art. 72-bis: senza notifica al debitore l’atto è inesistente e travolge l’intera procedura

La Corte di Cassazione ribadisce che il pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973 deve essere notificato anche al debitore. La notifica al solo terzo (banca, datore di lavoro, PA) non determina una semplice nullità sanabile, ma l’inesistenza giuridica del pignoramento, poiché manca un requisito costitutivo dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. Tale vizio travolge l’intera procedura ed è insanabile, anche se il debitore viene successivamente a conoscenza dell’atto o partecipa al giudizio.
Con ordinanza n. 6/2026, la Sezione Tributaria ha cassato la decisione di merito che aveva trascurato l’omessa notifica al debitore, chiarendo che l’art. 72-bis, pur semplificando la procedura, non deroga alla struttura del pignoramento codicistico, che richiede la notifica a entrambi i destinatari. Operativamente, è decisivo verificare le relate di notifica; in mancanza, il vizio è dirimente. La tutela passa, di regola, dall’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con possibile coordinamento con il giudizio tributario per i vizi a monte.

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