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L'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 2/2026, chiarisce che i contributi per assistenza sanitaria integrativa restano esenti da imposizione anche quando la copertura assicurativa decorre dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Il caso riguarda un CCNL che prevede un contributo di 198 euro annui per dipendente, versato dal datore di lavoro al raggiungimento di una soglia minima di giornate lavorate. La copertura sanitaria si attiva dal 1° gennaio dell'anno successivo, potenzialmente oltre la fine del rapporto.
L'Agenzia ribadisce che l'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR esclude dal reddito i contributi sanitari versati a fondi iscritti all'Anagrafe ministeriale, entro il limite di 3.615,20 euro annui, purché previsti da contratti collettivi.
L'elemento determinante è che il versamento avvenga in costanza di rapporto e nel rispetto delle previsioni contrattuali. La successiva fruizione della copertura, anche senza rapporto attivo, non elimina il beneficio fiscale.