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L’adesione al concordato preventivo biennale (CPB) non impedisce automaticamente l’apertura di una nuova unità locale, neppure se destinata a un’attività diversa e soggetta a un altro ISA. La regola generale (art. 21, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 13/2024) prevede la decadenza dal concordato in caso di modifica dell’attività svolta, salvo che le nuove attività ricadano nello stesso ISA. Tuttavia, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (Faq 25 ottobre 2024 e interventi al 9° Forum dei commercialisti) introducono un criterio sostanziale: ciò che conta è la prevalenza economica dell’attività originaria. Anche in presenza di ISA differenti, il CPB resta valido se l’attività prevalente nel 2023 mantiene tale ruolo nel biennio. La decadenza si verifica solo se la nuova attività diventa dominante e comporta l’applicazione di un ISA diverso, alterando l’assetto economico su cui si basava l’accordo.