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Negli affitti brevi il codice ATECO non si sceglie in base alla piattaforma (Airbnb, Booking), ma in base a cosa si vende: locazione, servizio di alloggio, gestione per conto terzi o intermediazione. Con ATECO 2025 (utilizzabile dal 1° aprile 2025) la linea di demarcazione è più netta tra attività immobiliari (divisione 68) e servizi di alloggio di breve durata (divisione 55). Fiscalmente, le “locazioni brevi” ex art. 4 DL 50/2017 sono contratti fino a 30 giorni, fuori impresa, con soli servizi accessori (biancheria e pulizia) e cedolare secca: 21% sul primo immobile e 26% sul secondo; dal terzo immobile l’attività è considerata d’impresa. Se si offre ospitalità organizzata e servizi di accoglienza, il codice tipico è 55.20.42 (case/appartamenti vacanza; per B&B 55.20.41). Se si fa affitto/gestione immobiliare “ordinaria”, ricorre la divisione 68 (es. 68.20.09). Per property manager che fattura una fee al proprietario, il riferimento è 68.32.01; per sola intermediazione, 55.40.00. Il CIN dal 2025 rafforza tracciabilità, ma non determina l’ATECO.