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Con la Nota n. 831/2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti rilevanti sull’installazione dei sistemi di geolocalizzazione nei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi nell’ambito del sistema RENTRI. In particolare, l’INL ha precisato che tale obbligo, previsto dal DM n. 59/2023 in attuazione dell’articolo 188-bis del D.lgs. n. 152/2006, non richiede l’attivazione della procedura di garanzia di cui all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Il tracciamento GPS, infatti, è imposto direttamente dal legislatore e risponde esclusivamente a finalità di tracciabilità dei rifiuti, senza configurarsi né come strumento di controllo a distanza né come strumento di lavoro necessario allo svolgimento della prestazione. L’attività di trasporto può, infatti, essere svolta anche senza l’interazione del lavoratore con il sistema di localizzazione. Resta fermo che l’utilizzo dei dati deve essere limitato alle finalità normative: qualora l’azienda intenda usare il GPS per esigenze organizzative, di sicurezza o di tutela del patrimonio, diventa obbligatorio attivare le garanzie procedurali previste dallo Statuto dei Lavoratori.