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Nel caso di uno studio associato e di associati con partita IVA autonoma che abbiano aderito al Concordato preventivo biennale (Cpb) 2025-2026, la decadenza dal Cpb di uno degli associati a seguito di accertamento produce effetti estesi. L’articolo 22, comma 1, lettera a), del d.lgs. 13/2024 stabilisce che il Cpb cessa per entrambi i periodi d’imposta se emergono attività non dichiarate o passività inesistenti o indeducibili superiori al 30% dei ricavi dichiarati. Inoltre, l’articolo 21, comma 1, lettere b-quinquies e b-sexies, introduce un meccanismo di interdipendenza tra ente associativo e singoli associati. In particolare, se viene meno l’adesione al Cpb di uno degli associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo, il concordato cessa anche per lo studio associato. Tale cessazione si estende automaticamente agli altri associati, con effetto a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza. In sintesi, la perdita del Cpb da parte di un associato compromette l’intero assetto concordatario.