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La Cassazione, con ordinanza n. 2433/2026, conferma che l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 19 L. 74/1987 si applica anche agli atti di divisione patrimoniale tra ex coniugi quando sono collegati alla crisi familiare. L’agevolazione non riguarda solo gli atti strettamente necessari alla separazione o al divorzio, ma si estende a tutti i provvedimenti inseriti nella “negoziazione globale” dei rapporti conseguenti alla fine del matrimonio.
Il caso nasce da un avviso di liquidazione relativo allo scioglimento della comunione tra ex coniugi. Dopo decisioni contrastanti nei primi gradi di giudizio, la Cassazione ha ritenuto legittima l’esenzione, evidenziando che la divisione dei beni era parte della sistemazione complessiva dei rapporti patrimoniali legati alla crisi coniugale.
L’Amministrazione finanziaria può contestare l’agevolazione solo dimostrando che l’atto ha finalità autonome e non connesse alla crisi. La sentenza amplia quindi la tutela fiscale nelle sistemazioni patrimoniali post-separazione.