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Durante Telefisco del 5 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti rilevanti sulla riforma del Terzo settore. In primo luogo, ha precisato che le ex ONLUS ancora iscritte all’Anagrafe al 31 dicembre 2025, e che intendono iscriversi al RUNTS entro il 31 marzo 2026, possono applicare l’esenzione IVA già dal 1° gennaio 2026. Ciò è possibile grazie alla retrodatazione degli effetti dell’iscrizione, che, se accolta, produce continuità con la precedente qualifica. Tuttavia, in caso di rigetto dell’istanza, l’ente dovrà rettificare le fatture emesse in esenzione e applicare l’IVA ordinaria. Il secondo chiarimento riguarda le imprese sociali: quelle non costituite in forma societaria (come fondazioni) continuano a beneficiare dell’esenzione IVA ex art. 10 DPR 633/1972, mentre l’aliquota agevolata del 5% è riservata esclusivamente alle imprese sociali costituite in forma societaria. Ne emerge un sistema a “doppio binario”, fondato sulla forma giuridica dell’ente.