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La ricongiunzione dei periodi assicurativi diventa pienamente operativa anche tra la Gestione Separata INPS e le Casse professionali privatizzate, permettendo ai professionisti con “carriere miste” di riunire i contributi in un’unica gestione per costruire una posizione previdenziale unitaria. Il cambio di passo supera le vecchie rigidità legate alla natura contributiva della Gestione Separata e consente sia il trasferimento “in uscita” dalla Gestione Separata verso la Cassa di iscrizione, sia il trasferimento “in entrata” verso la Gestione Separata di contributi maturati presso Casse ex d.lgs. 509/1994 e 103/1996.
L’accesso, però, non è libero da paletti: non sono ammesse ricongiunzioni parziali (la domanda deve includere tutti i periodi disponibili nelle altre gestioni) e la ricongiunzione verso la Gestione Separata non è consentita se esistono periodi anteriori al 1° aprile 1996 (prima dell’obbligo contributivo della gestione). L’operazione è onerosa e totalmente a carico del richiedente: l’onere si calcola con il “calcolo a percentuale”, applicando l’aliquota IVS della gestione di destinazione alla retribuzione di riferimento degli ultimi 12 mesi antecedenti la domanda; per la Gestione Separata si assume, in via ordinaria, l’aliquota del 33% (collaboratori esclusivi). Dall’importo teorico si sottraggono i contributi trasferiti, ottenendo il costo netto.
Gli effetti sono doppi: i periodi ricongiunti mantengono la collocazione temporale originaria ai fini del diritto alla pensione, ma sul piano economico alimentano il montante contributivo secondo le regole della gestione accentrante, con rivalutazione a partire dall’anno successivo alla domanda, senza “trasformare” retroattivamente quei versamenti come se fossero nati nella gestione di destinazione.