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La Cassazione, con ordinanza n. 2927 del 10 febbraio 2026, chiarisce che l’obbligo di conservare le scritture contabili oltre i 10 anni previsti dall’art. 2220 c.c. esiste soltanto se l’accertamento è stato avviato entro il termine decennale e risulta ancora pendente. In caso contrario, l’Amministrazione finanziaria non può pretendere documentazione riferita ad annualità per cui l’obbligo di conservazione è già cessato, perché ciò trasformerebbe la durata dell’obbligo in una variabile rimessa alla scelta dell’Ufficio, in contrasto con la certezza dei rapporti giuridici.
Il caso nasce da un accertamento IRES e IRAP 2007: l’Agenzia aveva recuperato a tassazione oltre 103 mila euro, ritenendo non documentati alcuni “debiti diversi” legati a finanziamenti soci registrati nel 2001, 2002 e 2004, qualificandoli come sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR. La richiesta di documentazione sul 2001 era stata formulata nel 2012, oltre il decennio e senza che risultasse un accertamento avviato in tempo: quindi la società non era più tenuta a produrre quelle scritture.
La Corte respinge anche la seconda censura dell’Agenzia sull’onere della prova: non c’è violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. se il giudice non inverte l’onere, ma valuta le prove effettivamente prodotte (estratti del libro giornale, ricostruzione delle operazioni, contesto di illiquidità e pagamenti). La doglianza, secondo la Cassazione, mirava a un riesame del merito, non ammesso in legittimità.