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Con la Circolare INPS n. 16/2026 dell’11 febbraio, sono stati fissati per il 2026 i nuovi parametri dell’assegno di maternità dei Comuni (art. 74 D.lgs. 151/2001), aggiornati in base alla variazione media 2025 dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il beneficio è un sostegno economico concesso dal Comune e pagato dall’INPS, destinato – entro limiti di reddito – in caso di nascita, adozione o affidamento preadottivo a residenti italiani, comunitari o stranieri con idoneo titolo di soggiorno. Per ottenerlo occorre non avere copertura previdenziale, oppure averne una di importo inferiore alla soglia annua, e non percepire altri assegni di maternità INPS; non è cumulabile, salvo eventuale quota differenziale. La richiesta si presenta al Comune entro sei mesi; l’ente verifica i requisiti e trasmette la domanda per l’erogazione INPS. Nel 2026 l’importo pieno è 413,10 euro al mese per 5 mensilità (totale 2.065,50 euro) e l’ISEE non deve superare 20.668,26 euro.