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La FAQ 15 di Agenzia Entrate-Riscossione fuorvia: la decadenza dalla Rottamazione-quinquies non esclude in automatico la nuova dilazione dei debiti. L’inefficacia della definizione agevolata scatta in caso di mancato versamento di una o due rate (anche non consecutive) o dell’unica rata scelta, con imputazione del ritardo e perdita immediata dei benefici. A seguito della decadenza, sanzioni e interessi riemergono, riprendono a correre termini di prescrizione e decadenza, e possono ripartire procedure esecutive. Tuttavia, la vera limitazione riguarda solo i carichi già in un piano di rateazione attivo al momento dell’adesione: per questi, non è più possibile riprogrammare i pagamenti previsti dall’articolo 19 del DPR602/1973. Al contrario, i debiti mai rateizzati o con dilazioni scadute prima dell’istanza di definizione restano dilazionabili, a patto di regolarizzare le rate già scadute e mantenere inalterato il numero di rate originario.