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La Risoluzione n. 7/E del 12 febbraio 2026 chiarisce il trattamento IVA dei costi di transazione negli MLBO ex art. 2501-bis c.c. La SPV, strumento operativo per acquisizione e fusione, è riconosciuta soggetto passivo IVA: grazie agli articoli4 e19 del DPR633/1972, si qualifica tale fin dal sostenimento delle spese prodromiche alla futura attività imponibile. In passato, in assenza di attività di direzione e coordinamento, le SPV venivano escluse dalla soggettività passiva IVA come holding pura. La Corte di GiustiziaUE e la Cassazione (sentt. 22608 e22649/2024) affermano il principio di neutralità IVA, estendendo la soggettività passiva alle spese preparatorie. Nell’MLBO la SPV non svolge mera holding, ma un piano operativo che integra il debito nell’assetto della target. Pertanto, i transaction cost – consulenze legali, finanziarie, strutturazione del debito – sono funzionali all’attività post-fusione e consentono la detrazione dell’IVA pagata, purché sussista il nesso con le operazioni imponibili della società risultante.