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Il diritto alla detrazione IVA nasce con l’acquisto di beni e servizi e si esercita subito, sulla base della loro “afferenza” ad operazioni che danno (o non danno) diritto alla detrazione, secondo una valutazione prospettica oggettivamente coerente con l’attività svolta (richiamata C.M. 328/E/1997). Proprio perché la detrazione avviene prima dell’effettivo utilizzo, l’art. 19-bis2 del D.P.R. 633/1972 impone la rettifica quando, successivamente, cambia la misura del diritto a detrarre: in aumento a favore del contribuente o in diminuzione a favore dell’Erario. Dal 13 dicembre 2025, per effetto dell’art. 9 del D.lgs. 185/2025, viene abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis2, che elencava alcune ipotesi tipiche (mutamenti di regime, di detrazione o di attività). La modifica punta a semplificare senza cambiare il trattamento, perché le casistiche restano gestite dai commi 1 (beni non ammortizzabili e servizi, con riferimento alla prima utilizzazione) e 2 (beni ammortizzabili, rettifica nei quattro anni successivi). In chiave forfettario, resta fermo l’obbligo di rettifica: nel passaggio da IVA ordinaria a forfettario si opera nell’ultima dichiarazione “ordinaria”; nel ritorno all’ordinario si effettua nel primo anno, a favore del contribuente. Le istruzioni IVA 2026 confermano l’operatività: nel prospetto D per il rigo VF70 la rettifica è ricondotta espressamente ai passaggi tra ordinario, forfettario e regime di vantaggio.