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La Risposta n. 40/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti delle comunicazioni al GSE previste dall’art. 6 del DL 39/2024 per il credito d’imposta “Transizione 4.0”. Nel caso esaminato, una società ha compensato due quote del credito (dicembre 2024 e gennaio 2025) senza inviare la comunicazione preventiva e con una comunicazione di completamento compilata con il “periodo” errato. L’Agenzia ribadisce che, per investimenti dal 30 marzo 2024, la fruizione in compensazione è consentita solo dopo l’invio, in ordine, di comunicazione preventiva e comunicazione di completamento. La regolarizzazione è differenziata: per la quota di gennaio 2025 l’irregolarità è sanabile entro i termini con invio delle comunicazioni corrette e sanzione fissa di 250 euro; per la quota di dicembre 2024, non più rimovibile nei termini, si configura indebita compensazione di credito non spettante con sanzione del 25% e riversamento via F24 (codice 6936), oltre interessi e possibile ravvedimento. Come previsto dalla prassi.