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La norma italiana (art. 1 DPR 100/1998) vieta, per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”, l’annotazione retroattiva: l’IVA su un acquisto effettuato a fine dicembre ma fatturato/ ricevuto a gennaio è detraibile solo dalla liquidazione di gennaio (e nei termini della dichiarazione dell’anno di ricezione). L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 1/2018, lega la detrazione a due requisiti: esigibilità dell’imposta e possesso della fattura, con la speciale limitazione quando i requisiti maturano su anni diversi. Con la sentenza 11 febbraio 2026 (causa T-689/24) il Tribunale UE ha ritenuto incompatibile questo divieto con la direttiva IVA e i principi di neutralità, effettività e proporzionalità: se l’operazione è del 2025 e la fattura arriva nel 2026 (ma prima della dichiarazione), la detrazione può riferirsi al 2025. La riforma fiscale (legge delega 111/2023) mira a riallineare la disciplina nazionale, consentendo la detrazione entro la dichiarazione dell’anno di ricezione. Impatti su controlli e prassi.