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Nei reati fallimentari “propri” la bancarotta fraudolenta documentale resta legata alla qualifica di chi gestisce la società. Con la sentenza n. 6314 (deposito 17 febbraio 2026) la Cassazione chiarisce che il professionista esterno privo di qualifica – nella specie una commercialista incaricata della contabilità – non può rispondere da solo, come unico autore, del reato di bancarotta documentale, neppure ricorrendo allo schema dell’autore mediato ex art. 48 c.p., quando la falsificazione è integralmente a lui riferibile e il dolo non è diretto a ostacolare i creditori nella ricostruzione del patrimonio, ma a impedire agli amministratori di accorgersi di un’appropriazione. La vicenda nasce dal ribaltamento in appello di un’assoluzione di due amministratori e della commercialista. La Suprema Corte annulla con rinvio, censurando la carenza di motivazione rafforzata e richiamando la possibile rilevanza di truffa e appropriazione indebita.