9 giugno 2016
9 giugno 2016

16:10 Il regime speciale per i lavoratori “impatriati” e le disposizioni attuative

Il D. Lgs. num. 147 del 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento un regime agevolativo per i c.d. “lavoratori impatriati”.
In base a tale norma, a decorrere dal 2016 ed in presenza di determinate condizioni, il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorre a formare il reddito complessivo del contribuente soltanto per il 70% dell’ammontare.
La Legge di Stabilità per il 2016 ha modificato il comma 4 dell’articolo 16 stabilendo che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 della Legge n. 238 del 2010, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, possono applicare alternativamente, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, il regime previsto dalla Legge n. 238 del 2010 oppure quello stabilito dal decreto internazionalizzazione.

E’ stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il DM con le disposizioni attuative per tale regime speciale. Il decreto in commento ha specificato che sono inoltre destinatari di tale agevolazione:
• I cittadini dell’Unione Europea, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;
• I cittadini dell’Unione Europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

All’articolo 2 del DM viene stabilito inoltre un divieto di cumulo per l’agevolazione. Infatti, la fruizione della stessa risulta incompatibile con la fruizione degli incentivi fiscali previsti dall’art. 44, del D.L. n. 78 del 2010, ovvero, con gli incentivi per il rientro di ricercatori e docenti.
Infine, viene previsto nell’art. 3 del DM che il beneficiario di tali incentivi decade da tali diritti se la residenza in Italia non è mantenuta per almeno due anni.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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