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Sempre piu' spesso nelle trasmissioni televisive appaiono gli "opinionisti" che partecipano alle trasmissioni per commentare un determinato argomento di cui risultino professionalmente competenti. I redditi derivanti dallo svolgimento di questa attivita' devono essere, in linea di massima, assoggettati alla contribuzione ENPALS. Lo ha precisato il Ministero del Lavoro in risposta ad uno specifico quesito. L'opinionista puo' includere due figure: quella dell'ospite e quella del commentatore. L'ospite, chiamato, dietro compenso, a fornire anche in modo continuativo un'opinione nell'ambito di una trasmissione e' assoggettato a contribuzione ENPALS se risulta gia' iscritto all'Ente con una qualifica rientrante nell'elenco tassativo dei lavoratori dello spettacolo e che viene quindi consultato in virtu' di tale qualifica (ad es. calciatore, cantante, professionista, ecc).
Se l'ospite e' invece un professionista iscritto in un apposito Albo e assoggettato a contribuzione presso la propria Cassa previdenziale, i contributi sul compenso percepito come ospite in virtu' della sua competenza professionale vanno versati alla Cassa. Negli altri casi, la contribuzione dell'ospite va versata alla Gestione separata dell'INPS come prestazione di lavoro occasionale, a progetto, ecc, a seconda della tipologia contrattuale utilizzata. Va invece assoggettato a contribuzione ENPALS il compenso percepito dal commentatore televisivo quando la sua attivita' ha un carattere collaterale o di sostegno al conduttore/presentatore: la figura del commentatore puo' infatti essere assimilata a quella del "presentatore", che rientra nell'elenco dei lavoratori dello spettacolo.