L’Ordinanza n.16050 del 21 luglio 2011 della Cassazione ha stabilito che la notifica dell’atto deve contenere anche l’avviso di ricevimento della raccomandata, per evitare la nullità della notifica e dell’avviso di accertamento, facendo venir meno ogni pretesa delle Entrate. Nel caso esaminato, un contribuente aveva ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento Irpef 1991, ma la pretesa erariale era stata dichiarata nulla per mancato avviso di ricevimento. L’Amministrazione si era difesa sostenendo che l’avviso di accertamento è un atto amministrativo che non segue le regole delle notifiche civilistiche. I giudici però, richiamandosi a sentenze precedenti, non hanno accolto tale tesi.
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