11 febbraio 2026
Edilizia
11 febbraio 2026

Ore 08:00 - Sismabonus acquisti 2025: stop a sconto/cessione, 50% solo con “prima casa” effettiva e niente doppia agevolazione sulle unità residue

Nella risposta a interpello n. 30, pubblicata il 10 febbraio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quattro punti operativi sul Sismabonus acquisti per i rogiti stipulati nel 2025. Primo: per gli acquirenti che rogiteranno nel 2025 è preclusa la fruizione dell’agevolazione tramite le opzioni alternative dell’art. 121 del DL 34/2020, quindi niente sconto in fattura e niente cessione del credito; resta solo la detrazione in dichiarazione. Secondo: l’aliquota maggiorata al 50% prevista dall’art. 16, comma 1-septies, del DL 63/2013 è riconoscibile solo se l’unità è effettivamente destinata ad abitazione principale e se il contribuente è titolare di un diritto idoneo (proprietà o diritto reale di godimento), come richiamato anche dalla circolare 8/E del 19 giugno 2025. Terzo: non basta dichiararlo nel rogito; l’immobile deve diventare abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di prima fruizione della detrazione. Quarto: sul fronte impresa, l’Agenzia ribadisce il principio del divieto di duplicazione del beneficio sulla stessa spesa: se l’intervento unitario ha già generato Sismabonus acquisti per unità vendute, non è possibile “riagganciare” sulle unità rimaste invendute un ulteriore Sismabonus ordinario pro-quota che finirebbe per sovrapporsi alle medesime spese dell’intervento.

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