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La Legge di Bilancio 2026 introduce un’importante novità in materia di ritenuta d’acconto sulle provvigioni, ampliando la platea dei soggetti obbligati. A partire dal 1° marzo 2026 viene eliminata l’esenzione dall’applicazione della ritenuta per alcune categorie di intermediari che finora beneficiavano di un trattamento di favore. In particolare, saranno assoggettate a ritenuta le provvigioni percepite da agenzie di viaggio e turismo, agenti e mediatori marittimi e aerei, nonché agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente a queste ultime. Resta invariata la struttura della ritenuta prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/1973: aliquota del 23% a titolo di acconto, applicata sul 50% delle provvigioni in assenza di dipendenti o sul 20% in presenza di un’organizzazione stabile. L’obiettivo del legislatore è uniformare il trattamento fiscale delle provvigioni e rafforzare il prelievo alla fonte, in vista anche del nuovo Testo unico dei versamenti dal 2027.