3 febbraio 2026
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3 febbraio 2026

Ore 08:41 - Rottamazione quinquies e pignoramento del conto: sospensione con la domanda, chiusura con la prima rata

La Rottamazione quinquies (L. 199/2025) produce effetti immediati anche sulle esecuzioni in corso, come il pignoramento presso terzi che può bloccare le somme sul conto. Il punto chiave è distinguere tra sospensione ed estinzione. Con la presentazione della domanda (telematica entro il 30 aprile 2026), per i carichi “definibili” Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare nuove procedure esecutive e quelle già avviate non possono proseguire, salvo il caso in cui il primo incanto si sia già chiuso con esito positivo. Restano invece efficaci eventuali fermi e ipoteche già iscritti. Inoltre, il contribuente non è considerato inadempiente ai fini dei blocchi sui pagamenti PA (artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973) e del DURC. L’estinzione definitiva delle procedure esecutive scatta però solo con il pagamento della prima rata (o dell’unica soluzione). Operativamente, nei pignoramenti bancari è utile informare subito la banca, trasmettendo la ricevuta telematica dell’istanza (ottenibile indicando un’e-mail).

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