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La disciplina della residenza fiscale (art. 2, comma 2, TUIR) considera anche l’iscrizione nelle anagrafi italiane e, in negativo, la mancata iscrizione all’AIRE. Dal 1° gennaio 2024, con la riforma del D.Lgs. 209/2023, il dato anagrafico è un elemento formale superabile: chi resta iscritto in Italia può provare che, per la maggior parte dell’anno, non ha avuto né residenza civilistica né domicilio in Italia e non è stato fisicamente presente nel territorio nazionale. Questo approccio si riallinea a vari arresti della Cassazione che, già prima della riforma, valorizzavano il “centro degli interessi vitali” come criterio sostanziale, mentre altre pronunce ritenevano decisiva l’assenza di iscrizione AIRE. In ogni caso, nei conflitti di doppia residenza diventano cruciali le Convenzioni contro le doppie imposizioni e le tie-breaker rules dell’art. 4 del Modello OCSE. L’art. 169 TUIR non basta: nei controlli occorre considerare le regole convenzionali per evitare qualificazioni automatiche basate solo sull’AIRE sempre.