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Nel regime forfettario l’imposta sostitutiva ordinaria è al 15% e si calcola su un reddito determinato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività, con possibilità di dedurre i contributi previdenziali obbligatori. L’aliquota ridotta al 5% non spetta automaticamente: è un vantaggio aggiuntivo riservato alle nuove iniziative e vale per i primi cinque anni, ma solo se ricorrono condizioni specifiche.
Per accedere al 5% il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’avvio, attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare. Inoltre, l’attività che parte non deve costituire mera prosecuzione di un lavoro dipendente o autonomo precedente, salvo il caso del praticantato obbligatorio. Se si prosegue un’attività svolta da un altro soggetto, i relativi ricavi o compensi dell’anno precedente devono restare entro i limiti che consentono l’accesso al forfettario.
Un punto operativo importante è che il requisito dei “tre anni” si calcola a calendario dalla data di apertura, non per tre periodi d’imposta completi. La verifica più delicata resta la continuità sostanziale: se cambiano solo forma o intestazione ma restano gli stessi clienti, lo stesso mercato e gli stessi mezzi, l’attività può essere considerata non nuova e l’aliquota al 5% può essere negata.