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La Cassazione civile, sez. III, con ordinanza n. 3215 del 13 febbraio 2026, chiarisce che il commercialista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi non può limitarsi a riportare i dati del cliente quando siano presenti deduzioni o detrazioni fondate su norme agevolative. In base all’art. 1176, co. 2, c.c., la diligenza richiesta impone di controllare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto e di acquisire la documentazione necessaria prima dell’inserimento del beneficio. Il caso riguarda detrazioni edilizie indicate in dichiarazione sulla base di un mero prospetto spese, poi disconosciute dall’Amministrazione per mancanza di adempimenti formali (richiamata la disciplina del DM 41/1998), con cartelle comprensive di imposta, sanzioni e interessi. Anche se l’iter “a monte” era seguito da altri tecnici, resta il dovere di verifica “a valle”. Il danno risarcibile può riguardare soprattutto sanzioni e interessi.