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Gli agenti e rappresentanti di commercio che intendono beneficiare della ritenuta d’acconto ridotta sulle provvigioni devono inviare entro il 31 dicembre 2025 una specifica dichiarazione alla ditta mandante. L’agevolazione, prevista dall’art. 25-bis del D.P.R. 600/1973, consente di ridurre la base imponibile dal 50% al 20% delle provvigioni, con un’aliquota effettiva del 4,60%, a condizione che l’agente si avvalga in modo continuativo di dipendenti o collaboratori. In assenza della comunicazione, dal 2026 continuerà ad applicarsi la ritenuta ordinaria dell’11,50%. La dichiarazione, disciplinata dal D.M. 16 aprile 1983, deve attestare il possesso dei requisiti ed essere trasmessa in carta semplice, via PEC o raccomandata. Non è richiesta una conferma annuale, ma eventuali variazioni devono essere comunicate entro 15 giorni. L’invio tardivo o inesatto può comportare sanzioni da 250 a 2.000 euro.